mercoledì 20 giugno 2007

La programmazione di bar e ristoranti: dai vincoli ai criteri

Ai sensi dell’art. 42bis, comma 1 e 2, la previsione di un sistema di valutazione basato su criteri predefiniti (di tipo commerciale, urbanistico, sanitario, etc.) è una facoltà dell’Amministrazione Comunale pienamente legittima. A nostro avviso, anzi, può far diventare la programmazione commerciale un potente strumento per sviluppo equilibrato e compatibile del settore e per la promozione delle iniziative private (invece che, come in passato, in un senso meramente burocratico e limitativo della libertà di impresa).

La possibilità di introdurre specifiche destinazioni d’uso degli immobili e/o limitazioni, ai sensi dell’art. 42bis, comma 3, è anch’essa una facoltà delle Amministrazioni Comunali, che però può essere esercitata nell’ambito della normativa urbanistica. Il richiamo al Piano delle Funzioni infatti è esplicito. Ciò vuol dire che, questo tipo di limitazioni (che possono avere diversi livelli di dettaglio e, in certi casi, scendere anche a livello del singolo immobile), possono essere introdotte solo attraverso norme urbanistiche. Norme che possono essere previste nell’ambito appunto di atti specifici come il Piano delle Funzioni o come varianti del vigente Regolamento urbanistico, e, come tali, approvate secondo le procedure previste dalla legge 1/2005. Tali norme potrebbero essere anche essere redatte contestualmente alla pianificazione commerciale, ma solo come varianti urbanistiche. Niente di impossibile, ma certamente una procedura molto più complessa sia in sede di definizione dei cosidetti criteri oggettivi (nel caso si volesse scendere a livello del singolo fondo), sia in sede di approvazione.

1 commento:

simurg ha detto...
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